Condizioni generali di trasporto
swissconnect è un ufficio di logistica, integrante servizi regionali di corriere e ferrovie. L'ordinario svolgimento delle spedizioni è disciplinato dalle condizioni generali di trasporto.
1. Durata della responsabilità
La società swissconnect SA Lucerna è responsabile per danni causati nel lasso di
tempo dal momento della presa in consegna della spedizione fino al momento della
rimessa al destinatario. Il diritto di accettazione dell?ordine da parte di swissconnect e
dei propri partner è riservato.
2. Esclusioni di responsabilità
Sono esclusi dalla responsabilità:
- danni dovuti a imballaggio insufficiente o inadeguato
- danni o perdite di beni trasportati in casse, scatoloni o contenitori e per i quali al momento della presa in consegna non è stato possibile verificarne impeccabilità e totalità indicata
- casi di forza maggiore
- trasporti dei seguenti oggetti: oro, argento, gioielli, pietre preziose, denaro e assegni
- danni di tipo elettrico o magnetico, cancellazione o altre tipo di danno di dischimagnetici, supporti di dati elettronici o fotografici di qualsiasi tipo.
- spedizioni a deposito (=spedizioni che su esplicita richiesta del committente vanno depositate senza apposizione di firma da parte di chi le prende in consegna)
- danni mediabili
3. Limiti di responsabilità
In mancanza di un'indicazione scritta da parte del mittente relativa al valore della
spedizione figurante sui documenti di trasporto, la responsabilità per perdita dei beni, documenti o pacchi trasportati, rispettivamente per i danni arrecati, è limitata al valore effettivo dell'oggetto in questione, tuttavia ad un massimo di CHF 1'000.- per ordine.
4. Inosservanza del termine di consegna
Danni derivanti da ritardi di consegna vanno rimborsati soltanto se la responsabilità per casi del genere è stata concordata per iscritto. Lo spedizioniere si assume la responsabilità, nella misura in cui il danno dovuto al ritardo di consegna sia stato comprovato, e comunque solo fino all?ammontare del costo di trasporto pattuito per il trasporto della merce in questione.
5. Stipulazione di un'assicurazione trasporto
swissconnect SA su richiesta e per conto del committente può provvedere alla
stipulazione di un'assicurazione trasporti, nella misura in cui egli in base alle succitate condizioni non si debba assumere responsabilità e qualora il committente presentasse per iscritto ed espressamente una tale richiesta. In occasione del conferimento dell'ordine, il committente deve impartire indicazioni precise e chiare in merito alla protezione assicurativa desiderata. In caso di omissione, swissconnect SA stipulerà un'assicurazione trasporti sulla base di una "assicurazione limitata" ai sensi dell'art. 2 delle "Condizioni generali per l'assicurazione di trasporti di merci ABVT 1988)". Tuttavia rimane riservato il diritto di rigetto della domanda da parte dell'assicuratore.
6. Reclami
I reclami relativi a danni o perdite di beni vanno segnati immediatamente ed in presenza del trasportatore sulla bolla di consegna. In caso di danni non palesi, ossia non esteriormente riconoscibili, la denuncia dei vizi va effettuata per iscritto a swissconnect SA entro 8 giorni dalla data dell'avvenuta consegna.
7. Decadenza dell'azione di responsabilità
La decadenza dell'azione di responsabilità e la prescrizione delle azioni di risarcimento
sono disciplinate dagli art. 452 e 454 del Codice svizzero delle obbligazioni.
8. Divieto di compensazione
La compensazione del danno con il compenso pattuito per l'esplicazione del mandato è esclusa.
9. Spedizioni internazionali
Per le spedizioni transfrontaliere fanno stato le presenti disposizioni di responsabilità, salvo nei casi in cui il CMR (accordo relativo al trasporto stradale internazionale di merci) rispettivamente la CIM (Disposizione unitaria per il contratto relativo al trasporto merci ferroviario internazionale) non prevedano l'applicazione vincolante di disposizioni divergenti.
10. Foro competente
Foro competente per ogni controversia è Lucerna.
Lucerna 2006
